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UNIONI CIVILI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO

Le forme dell'unione

Con l'introduzione dei nuovi istituti previsti dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76, denominata "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze", entrata in vigore il 5 giugno 2016, le coppie hanno a disposizione tre possibilità per il riconoscimento della propria unione: il matrimonio; la convivenza di fatto; l'unione civile.

I requisiti per costituire un'unione civile

  • essere dello stesso sesso;
  • avere compiuto la maggiore età;
  • essere di stato libero;
  • non essere interdetti;
  • non ricadere nei divieti di cui all'art. 87 del Codice Civile (rapporti di parentela, affinità ed adozione);
  • non essere stati condannati definitivamente per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge o di chi è unito civilmente con l'altra parte;
  • per il cittadino straniero occorre acquisire il nulla osta alla costituzione dell'unione civile ex art. 116 del Codice Civile, rilasciato dall'autorità diplomatico-consolare straniera in Italia ovvero dal competente ufficio individuato ai sensi della legge del Paese di provenienza. Il nulla osta deve attestare che non esistono impedimenti alla costituzione dell'unione civile, giusta le leggi a cui lo straniero è sottoposto per nazionalità.

L'unione civile davanti all'Ufficiale dello Stato Civile

L'unione civile tra persone dello stesso sesso si costituisce con dichiarazione resa di fronte all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune scelto dalle parti, alla presenza di due testimoni.

L'Ufficiale dello Stato Civile individuato dovrà curare l'istruttoria preliminare.

Sempre con dichiarazione resa all'Ufficiale di Stato Civile procedente, le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell'unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anche dichiarare di voler anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso.

L'unione civile prevede altresì la scelta del regime patrimoniale. Con dichiarazione resa all'atto della costituzione dell'unione, le parti possono scegliere il regime della separazione dei beni. In assenza di scelta, prevale il regime patrimoniale della comunione dei beni.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Legge 20 maggio 2016, n. 76, Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze;
  • D.P.C.M. 23 luglio 2016, n. 144, Regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile, ai sensi dell'art. 1, comma 34, della Legge 20 maggio 2016, n. 76;
  • D.M. 28 luglio 2016, Approvazione delle formule per gli adempimenti degli ufficiali dello stato civile in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso;
  • Circolare del Ministero dell'Interno 28 luglio 2016, n. 15, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016, n. 144: Disposizioni transitorie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, Legge 20 maggio 2016, n. 76, recante "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze". Adempimenti degli ufficiali dello stato civile.​

Informazioni

Normativa di riferimento:

Legge 20 maggio 2016, n. 76

Modalità di avvio:

Istanza di parte