Informazioni
30 giorni dalla richiesta se corredata da documentazione completa
Istanza di parte
La Cittadinanza Italiana si può acquisire su istanza da presentare in Comune nei seguenti casi:
- riconoscimento a straniero residente, discendente da avo italiano;
- riconoscimento di straniero maggiorenne riconosciuto da genitore italiano;
- acquisto con manifestazione di volontà per straniero nato in Italia;
- riconoscimento a straniero residente coniugato con cittadino straniero, per possesso ininterrotto della cittadinanza.
Cittadinanza a cittadino straniero di ceppo Italiano
I discendenti di emigranti italiani all’estero, se residenti nel Comune di Berzo Demo, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana "iure sanguinis".
Documentazione da presentare
Per ottenere il riconoscimento della cittadinanza occorre presentare all’Ufficio Stato Civile del Comune:
- atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque comprensivo di eventuali annotazioni in ordine alla perdita e/o riacquisto cittadinanza italiana;
- copie integrali degli atti di matrimonio e morte dell’avo italiano, qualora trattasi di atti formati all’estero dovranno essere muniti di traduzione e di opportune legalizzazioni;
- copie integrali degli atti nascita, matrimonio e morte di tutti i discendenti in linea retta dell’avo italiano;
- copia integrale dell'atto di nascita ed eventuali copia integrale dell'atto di matrimonio del richiedente il riconoscimento cittadinanza italiana,
- certificato negativo di naturalizzazione del Paese straniero rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero d’emigrazione.
N.B. : Qualora l’ascendente italiano, nato in Italia ed emigrato all’estero, abbia utilizzato il proprio nome e cognome in forme diverse, è necessario che esse vengano tutte riportate nel predetto certificato.
Si sottolinea che:
- gli atti di stato civile formati all’estero dovranno essere prodotti in forma integrale (non verranno accettati certificati e/o estratti) e dovranno essere muniti di idonea traduzione e legalizzazioni;
- la data di emissione di tutti gli atti presentati a corredo dell’istanza di riconoscimento non dovrà eccedere l’anno;
- anche per gli eventuali atti integrali di stato civile reperiti presso altri fascicoli la data di emissione non dovrà eccedere l’anno.
La comunicazione dell'avvenuto acqusito della cittadinanza all'Ufficio Anagrafe competente per l'scirzione all'Anagrafe della Popolazione Residente, ed all'Ufficio Elettorale (se il cittadino è maggiorenne) avverrà a cura dell'Ufficio dello Stato Civile.
Cittadinanza per filiazione di persona maggiorenne riconosciuta da genitore italiano
Il cittadino straniero maggiorenne, riconosciuto da genitore italiano, può, entro un anno dalla data del riconoscimento dichiarare di voler acquistare la cittadinanza italiana.
L’acquisto è efficace dal giorno successivo a quello in cui è stata resa la dichiarazione all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza.Documentazione da Presentare
Per ottenere la cittadinanza italiana per riconoscimento di filiazione di maggiorenne è necessario presentare, all’Ufficio Stato Civile del Comune:
- atto di nascita legalizzato e tradotto a norma di Legge se trattasi di atto formato all’estero;
- atto di riconoscimento legalizzato e tradotto a norma di Legge se trattasi di atto formato all’estero;
- ricevuta versamento del contributo di € 200 sul c.c. 809020 intestato a Ministero dell’Interno D.L.C.I. – Cittadinanza
Cittadinanza a cittadino straniero nato in Italia da genitori stranieri
Il figlio di genitori, entrambi stranieri, nato in Italia e legalmente residente dalla nascita sino al compimento della maggiore età può diventare italiano rendendo apposita dichiarazione all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza tra i 18 e i 19 anni.
La residenza è considerata legale quando lo straniero è in possesso di regolare titolo di soggiorno ed è iscritto all’anagrafe.Documentazione da presentare
- copia integrale dell'atto di nascita, rilasciata dal Comune ove l'atto è iscritto;
- certificato storico di residenza in bollo rilasciato da tutti i Comuni in cui l’interessato ha risieduto:
- qualsiasi documentazione ufficiale (certificati di frequenza scolastica, certificati di vaccinazione, ecc.) utile a dimostrare la permanenza in Italia nel caso di brevi interruzioni nelle iscrizioni anagrafiche;
- ricevuta versamento del contributo di € 200 sul c.c. 809020 intestato a Ministero dell’Interno D.L.C.I. – Cittadinanza
Possesso ininterrotto della cittadinanza italiana
Le cittadine italiane coniugate con cittadini stranieri dopo il 1° gennaio 1948, che hanno perso la cittadinanza italiana per effetto della Legge n. 555 del 13.6.1912, possono ottenere che venga loro riconosciuto il mantenimento ininterrotto della cittadinanza italiana, presentando domanda al Comune italiano di residenza in bollo da 16,00€, oppure all'Autorità Consolare in caso di residenza all'estero, ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno n. K.60.1 dell'8.1.2001. Gli allegati da presentare sono indicati nel modulo di istanza.