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LICENZA DI PORTO DI FUCILE PER USO DI CACCIA

E' una licenza che autorizza al porto di fucile per uso di caccia nei periodi di apertura della stagione venatoria.

Rilascio

Il modulo di richiesta, disponibile anche presso gli uffici comunali, per i residenti nei comuni della Provincia di Brescia dovrà pervenire alla Questura tramite il Comando Stazione Carabinieri di Cedegolo.

Alla richiesta si deve allegare:

  • due contrassegni telematici da euro 16,00 da applicare sulla richiesta e sulla licenza;
  • la certificazione comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata dall'A.S.L. di residenza ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato;
  • una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'abilitazione all'attività venatoria;
  • la ricevuta di pagamento della tassa di concessioni governative di Euro 168,00 più un'addizionale di Euro 5.16 (come previsto dall'art.24 della legge nr. 157 dell'11 febbraio 1992);
  • la ricevuta di pagamento della tassa di concessione regionale, fissata ogni anno dalle singole regioni;
  • la ricevuta di versamento di Euro 1,27 per il costo del libretto valido 6 anni, da pagarsi per il primo rilascio e alla scadenza dei sei anni,richiedendo all'Ufficio presso il quale si intende inoltrare la richiesta ( Polizia- Carabinieri) gli estremi del conto corrente della corrispondente Tesoreria Provinciale dello Stato (il costo del libretto è di Euro 1,50 per la versione bilingue);
  • due foto recenti, formato tessera, a capo scoperto e a mezzo busto;
  • la documentazione o autocertificazione relativa al servizio prestato nelle Forze Armate o nelle Forze di Polizia o certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione di Tiro a Segno Nazionale;
  • una dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato attesti:
    • di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge;
    • le generalità delle persone conviventi;
    • di non essere stato riconosciuto "obiettore di coscienza" ai sensi della legge n. 230 dell'8 luglio 1998, oppure di aver presentato istanza di revoca dello status di obiettore presso l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (Organo della presidenza del consiglio dei ministri), ai sensi della legge n. 130 del 2 agosto 2007.

Rinnovo

La licenza si rinnova alla scadenza del 6° anno; nel periodo di validità viene rinnovata automaticamente con il pagamento annuale della tassa di concessione governativa. Per la domanda di rinnovo, che deve essere presentata prima della scadenza del titolo, va prodotta la stessa documentazione prevista per il rilascio, ad eccezione della certificazione attestante l'abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria, la certificazione relativa all'idoneità al maneggio delle armi e la dichiarazione di non essere stato riconosciuto "obiettore di coscienza", oppure l'istanza di revoca dello status di obiettore, trasmessa all'Ufficio Nazionale per il servizio civile.

Esportazione temporanea di armi a scopo venatorio

È una licenza rilasciata dalla Questura e/o dai Commissariati. Autorizza all'esportazione, per un massimo di tre armi e 200 cartucce, per uso venatorio. Ha validità di 90 giorni dalla data del rilascio ed è valida per un solo viaggio.
Occorre presentare domanda in bollo allegando:

  • copia del porto d'armi valido con attestazione di avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa ed assicurazione venatoria;
  • copia della denuncia di possesso delle armi e delle munizioni che si intendono esportare;
  • certificato di residenza e stato di famiglia o autocertificazione;
  • un contrassegnio telematico da euro 16,00.

Informazioni

Termini di conclusione:

Consegna documentazione necessaria in tempo reale

Modalità di avvio:

Istanza di parte