Informazioni
2 giorni lavorativi
Istanza di parte
ATTENZIONE: Dal 01/01/2012 i certificati emessi dal Comune NON sono validi e utilizzabili per i rapporti con le Pubbliche Amministrazioni (Questura, Prefettura, Motorizzazione etc.) e con i Privati gestori di pubblici servizi (es. Rai, Enel, etc). Le Pa e i gestori non possono più richiederli ai sensi dell’art. 15 L. 183/2011 : accettarli costituisce violazione dei doveri di ufficio. |
RILASCIO CERTIFICATI AI PRIVATI
Il Regolamento Anagrafico della Popolazione Residente, approvato con D.P.R. 30 Maggio 1989, n° 223, prevede al suo articolo 33 che “l'Ufficiale d'Anagrafe rilascia, a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di Legge, i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia. Ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici (…) può essere attestata o certificata, qualora non vi ostino gravi o particolari esigenze di pubblico interesse, dall'ufficiale d'Anagrafe d'ordine del Sindaco”.
Non è possibile, da parte dell'Ufficiale d'Anagrafe, rilasciare informazioni anagrafiche di qualsiasi tipo se non in forma certificativa.
Per tale motivo, in nessun caso vengono fornite informazioni anagrafiche a mezzo telefono.
Sono attestazioni che riguardano i dati contenuti nei registri della popolazione residente nel Comune e dei registri dell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero. Possono essere certificati:
RESIDENZA
STATO DI FAMIGLIA
STATO LIBERO
CITTADINANZA
ANAGRAFICO DI NASCITA
GODIMENTO DIRITTI POLITICI
GODIMENTO DIRITTI CIVILI
ESISTENZA IN VITA
CERTIFICATI STORICI
ISCRIZIONE A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero)
Il certificato anagrafico non contiene, per ragioni legate alla privacy, l'indicazione dei gradi di parentela
Sono atti che riportano i dati contenuti nei registri conservati presso l’Ufficio di Stato Civile. Possono riguardare:
NASCITA
MORTE
MATRIMONIO
CITTADINANZA
E’ la fotocopia dell’atto originale con attestazione della conformità all’originale stesso da parte dell’Ufficiale di Stato Civile.
Possono essere rilasciate copie integrali di atti di nascita, morte, matrimonio e cittadinanza.
Ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 26 Ottobre 1972, n° 642, con riferimento all'art. 4 dell'allegato “A” tariffa Parte I (modificata con D.M. 20 Agosto 1992), le certificazioni anagrafiche richieste sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo fin dall'origine. (SALVO LE ESENZIONI DI LEGGE)
Le certificazioni di stato civile sono esenti dall'imposta di bollo.
L'eventuale invio di certificazioni a mezzo fax o posta elettronica è consentito unicamente previo assolvimento dell'imposta di bollo, dei diritti di segreteria, rimborso stampato ed accollo delle spese di spedizione da parte del richiedente.