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CERTIFICATI ANAGRAFICI RILASCIO

 

ATTENZIONE: Dal 01/01/2012 i certificati emessi dal Comune NON sono validi e utilizzabili per i rapporti con le Pubbliche Amministrazioni (Questura, Prefettura, Motorizzazione etc.) e con i Privati gestori di pubblici servizi (es. Rai, Enel,  etc). Le Pa e i gestori non possono più richiederli ai sensi dell’art. 15 L. 183/2011 : accettarli costituisce violazione dei doveri di ufficio.

RILASCIO CERTIFICATI AI PRIVATI

Il Regolamento Anagrafico della Popolazione Residente, approvato con D.P.R. 30 Maggio 1989, n° 223, prevede al suo articolo 33 che “l'Ufficiale d'Anagrafe rilascia, a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di Legge, i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia. Ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici (…) può essere attestata o certificata, qualora non vi ostino gravi o particolari esigenze di pubblico interesse, dall'ufficiale d'Anagrafe d'ordine del Sindaco”.

Non è  possibile, da parte dell'Ufficiale d'Anagrafe, rilasciare informazioni anagrafiche di qualsiasi tipo se non in forma certificativa.

Per tale motivo, in nessun caso vengono fornite informazioni anagrafiche a mezzo telefono.

CERTIFICATI ANAGRAFICI

Sono attestazioni che riguardano i dati contenuti nei registri della popolazione residente nel  Comune e  dei registri dell'Anagrafe degli Italiani  Residenti all'Estero. Possono essere certificati:

  • RESIDENZA

  • STATO DI FAMIGLIA

  • STATO LIBERO

  • CITTADINANZA

  • ANAGRAFICO DI NASCITA

  • GODIMENTO DIRITTI POLITICI

  • GODIMENTO DIRITTI CIVILI

  • ESISTENZA IN VITA

  • CERTIFICATI  STORICI

  • ISCRIZIONE A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero)

Il certificato anagrafico non contiene, per ragioni legate alla privacy, l'indicazione dei gradi di parentela

CERTIFICATI DI  STATO CIVILE

Sono atti che riportano i dati contenuti nei registri conservati presso l’Ufficio di Stato Civile. Possono riguardare:

  • NASCITA

  • MORTE

  • MATRIMONIO

  • CITTADINANZA

COPIA INTEGRALE DI UN ATTO DI STATO CIVILE

E’ la fotocopia dell’atto originale con attestazione della conformità all’originale stesso da parte dell’Ufficiale di Stato Civile.
Possono essere rilasciate copie integrali di atti di nascita, morte, matrimonio e cittadinanza.

Ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 26 Ottobre 1972, n° 642, con riferimento all'art. 4 dell'allegato “A” tariffa Parte I (modificata con D.M. 20 Agosto 1992), le certificazioni anagrafiche richieste  sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo fin dall'origine. (SALVO LE ESENZIONI DI LEGGE)

Le certificazioni di stato civile sono esenti dall'imposta di bollo.

L'eventuale invio di certificazioni a mezzo fax o posta elettronica è consentito unicamente previo assolvimento dell'imposta di bollo, dei diritti di segreteria, rimborso stampato ed accollo delle spese di spedizione da parte del richiedente.

Informazioni

Termini di conclusione:

2 giorni lavorativi

Modalità di avvio:

Istanza di parte