La dichiarazione di nascita di un figlio (denuncia di nascita) può essere fatta:
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presso il comune di nascita: entro 10 giorni dalla nascita, il genitore, o suo procuratore, deve presentarsi all'ufficio nascite del comune dove è avvenuto il parto, con un documento d'identità valido e l'attestazione di nascita (rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto);
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presso il centro di nascita: entro 3 giorni, il genitore, o suo procuratore, deve presentarsi alla direzione sanitaria del centro dove è avvenuta la nascita (ospedale o casa di cura) con un documento di identità valido e con l'attestazione di nascita. L'atto viene poi inviato dalla direzione sanitaria al comune dove è avvenuta la nascita, oppure al comune di residenza dei genitori, o al comune di residenza indicato dai genitori quando questi abbiano residenza in comuni diversi;
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presso il comune di residenza dei genitori: soltanto i genitori possono, entro 10 giorni, fare la dichiarazione di nascita al comune di residenza. Il genitore deve presentarsi all'ufficio nascite del proprio comune di residenza con un documento di identità valido e con l'attestazione di nascita. Se i genitori risiedono in comuni diversi, la dichiarazione può essere resa indifferentemente in uno dei due comuni.
Per le nascite avvenute nell'abitazione privata, l'interessato può effettuare la denuncia di nascita presso il comune di nascita o presso il comune di residenza dei genitori, o di uno di essi, se hanno residenze diverse.
L'iscrizione anagrafica del figlio viene sempre registrata presso il comune di residenza della madre.
Figli legittimi e figli naturali riconosciuti
Per i FIGLI LEGITTIMI la denuncia di nascita può essere fatta dal padre, dalla madre, da un loro procuratore speciale, dal medico, dall'ostetrica o da persona che ha assistito al parto. Per i FIGLI NATURALI RICONOSCIUTI, la denuncia deve avvenire con la presenza dei due genitori nel caso in cui entrambi intendano riconoscere il figlio, o con la presenza di un genitore nel caso in cui solo uno intenda effettuare il riconoscimento.
Documentazione da presentare
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documento di identità valido del dichiarante;
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attestazione di nascita rilasciata dal medico o dall'ostetrica che ha assistito al parto. I genitori stranieri devono produrre il passaporto in corso di validità e, se non conoscono l'italiano, è necessaria l'assistenza di un interprete.
Casi particolari
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nel caso di bimbo nato morto, la dichiarazione va fatta al comune di nascita;
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nel caso di bimbo nato vivo, ma morto prima della denuncia di nascita, la dichiarazione va fatta al comune di nascita;
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nel caso di bimbo nato da genitori stranieri residenti all'estero, la dichiarazione può essere fatta al centro di nascita (ospedale o casa di cura) o al comune di nascita;
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nel caso di bimbo nato da genitori italiani residenti all'estero, la dichiarazione può essere fatta al centro di nascita (ospedale o casa di cura) o al comune di nascita.
Attribuzione del cognome del figlio
Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 286/2016, i genitori cittadini italiani hanno la facoltà di attribuire ai propri figli entrambi i propri cognomi nell'ordine da loro desiderato. Nel caso in cui non vi sia alcun accordo al momento della dichiarazione di nascita, si continuerà ad attribuire il solo cognome paterno.
Quanto sopra riportato vale sia nel caso di dichiarazione di nascita di figli di genitori coniugati tra di loro, sia di genitori non coniugati tra di loro. Nel primo caso è necessario produrre una dichiarazione da cui si evinca l'esistenza dell'accordo sul cognome da attribuire al figlio.
Considerato che la pronuncia ha riguardo alla trasmissione “anche” del cognome materno, deve ritenersi che le relative novità ordinamentali riguardino unicamente la posposizione di questo al cognome paterno, e non l’anteposizione.