Informazioni
Istanza di parte
PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Le pubblicazioni di matrimonio sono una “formalità preliminare” alla celebrazione del matrimonio. Lo scopo è di rendere nota al pubblico l’intenzione di due persone bene individuate di contrarre matrimonio tra di loro e quindi di accertare l’eventuale esistenza di impedimenti. Devono essere richieste all'Ufficio di Stato Civile del Comune dove ha la residenza uno dei due futuri sposi, anche in caso di matrimonio religioso valido agli effetti civili. Consiste nell’affissione per otto giorni alla porta della Casa Comunale di un atto recante l’indicazione delle generalità delle persone che intendono contrarre matrimonio.
Il procedimento per le pubblicazioni di matrimonio consta di 3 fasi:
L'atto di pubblicazione è soggetto al pagamento dell'imposta di bollo pari a € 16,00 (€ 32,00 se uno degli sposi non è residente nel Comune e si rende quindi necessario procedere alla richiesta di pubblicazioni ad altro Comune)
Il matrimonio deve essere celebrato entro i 180 giorni successivi alla pubblicazione.
Matrimonio religioso
Nel caso di matrimonio religioso gli interessati provvederanno, trascorsi i termini di legge, al ritiro del certificato di eseguite pubblicazioni, da consegnare al Parroco o al Ministro di culto.
CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO
Matrimonio Religioso
Il matrimonio religioso è celebrato davanti al Sacerdote o al Ministro di Culto e produce gli effetti civili a condizione che venga trascritto nei registri di matrimonio del Comune. La trasmissione dell’atto all’Ufficio di Stato Civile del Comune per la trascrizione, di norma, avviene a cura del Parroco o del Ministro di Culto.
Matrimonio civile
Si celebra in Comune - in Piazza donatori di sangue n.1, davanti al Sindaco o suo delegato ed in presenza di due testimoni. La data e l’ora devono essere concordate con congruo anticipo.
REGIME PATRIMONIALE DEL MATRIMONIO
Gli sposi possono scegliere il regime della separazione dei beni. In questo caso devono dichiararlo: all’Ufficiale dello Stato Civile se matrimonio civile; al Sacerdote o al Ministro di Culto se religioso.
Se gli sposi non dichiarano nulla, entrano automaticamente nel regime di comunione dei beni.
Fanno parte della comunione dei beni: acquisti compiuti insieme o separatamente dai coniugi durante il matrimonio (esclusi i beni personali), aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio, utili e incrementi di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio.
Non fanno parte della comunione dei beni: beni di proprietà o titolarità di diritto di godimento antecedenti il matrimonio, beni successivi al matrimonio acquisiti per donazione o eredità, di cui non è stata specificata l’attribuzione in comunione, beni di uso strettamente personale del coniuge, beni che servono alla professione del coniuge non facenti parte di un’azienda gestita in comunione.