Informazioni
annuale
Legge 8 marzo 1989, n. 95 Legge 30 aprile 1999, n. 120
Richiesta
La nomina degli Scrutatori è effettuata dalla commissione elettorale comunale, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 95/1989, come sostituito dall'art. 9, comma 4, della legge n. 270/2005, ulteriormente modificato dalla legge n. 22/2006), tra gli elettori iscritti nell'Albo unico degli Scrutatori di seggio elettorale.
Gli elettori che desiderano iscriversi nell'Albo unico degli Scrutatori di seggio elettorale devono presentare domanda al proprio Sindaco entro il mese di novembre; il modulo (VEDI L'ALLEGATO) è disponibile anche presso gli uffici comunali
Per poter essere iscritti all'Albo, gli elettori devono:
Sono, in ogni caso, esclusi dalle funzioni di Scrutatore di seggio elettorale:
Allo Scrutatore di seggio spetta un'indennità in denaro, la cui entità è stabilita per legge e varia in funzione del numero di elezioni che si svolgono nel medesimo giorno. Tale onorario non costituisce reddito e, dunque, non va indicato nella dichiarazione dei redditi del percipiente.
Lo scrutatore ha poi diritto a uno o due giorni di recupero compensativo, come indennità per festività non godute, per i giorni festivi o non lavorativi in cui si è svolto l'incarico elettorale.