Informazioni
annuale
legge 21 marzo 1990, n.53
Richiesta
La nomina dei Presidenti di seggio è effettuata dal Presidente della Corte d'appello competente per territorio, così come disposto dall'art. 35 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, tra le persone iscritte all'Albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente di seggio elettorale, istituito dalla legge 21 marzo 1990, n. 53. L'ufficio di Presidente è obbligatorio e nei confronti di coloro che, senza giustificato motivo, rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono previste delle sanzioni penali. Il Presidente nominato riceve copia del decreto emesso dalla Corte d'appello attraverso un messo notificatore.
Il Presidente di seggio è considerato, per ogni effetto di legge, pubblico ufficiale durante l'esercizio delle sue funzioni.
Gli elettori che desiderano iscriversi nell'Albo delle persone idonee all'Ufficio di Presidente di seggio elettorale devono presentare domanda alla Corte d'appello competente per territorio, per tramite del Sindaco del proprio Comune di residenza entro il 31 ottobre di ogni anno. (Vedi modello in allegato)
Per poter essere iscritti all'Albo, gli elettori devono:
Sono esclusi dalle funzioni di presidente dell’Ufficio elettorale di sezione: