Informazioni
art.74 D.lgs. 26/03/2001, n.151 art.13 D.M. 21/12/2000, n.452 e successive modificazioni
Istanza di parte
L’Assegno di maternità di base, anche detto assegno di maternità dei Comuni, è una prestazione assistenziale concessa dai Comuni e pagata dall’INPS (art. 74 del D.Lgs 26 marzo 2001, n. 151, L. 448/1998, L. 488/1999, D.M. 452/2000).
È un assegno che spetta per ogni figlio nato alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici) o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno (in tal caso l’assegno spetta per la quota differenziale). Più semplicemente, si tratta di una prestazione che va a sostituire il congedo di maternità quando le beneficiarie non hanno una copertura previdenziale obbligatoria.
Alle medesime condizioni il beneficio viene anche concesso per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo purché il minore non abbia superato i 6 anni di età al momento dell’adozione o dell’affidamento (ovvero la maggiore età in caso di adozioni o affidamenti internazionali). Il minore in adozione o in affidamento preadottivo deve essere regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato.
Termini e modalità di presentazione delle domande
Le domande devono presentate, utilizzando lo specifico modello allegato al presente avviso, entro 6 mesi dalla data del parto: presso lo sportello del Comune di Berzo Demo durante gli orari di apertura o via mail all’indirizzo protocollo@pec.comune.berzo-demo.bs.it;
Per ulteriori informazioni: https://www.inps.it/it/it/dettaglio-approfondimento.schede-informative.assegno-di-maternit--dei-comuni.html